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Nella legislazione italiana sono state presentate alcune tra le
più significative leggi in favore delle donne:
28 gennaio 2000 - Decreto legislativo in materia di part-time.
25 gennaio 2000 - Disegno di legge n.4624. Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città.
17 gennaio 2000 - Legge costituzionale n.1. Modifica all'articolo
48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione
Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero.
Decreto n.306 del 15 luglio 1999, emesso dal Ministro per la Solidarietà
sociale, recante disposizioni relative agli assegni per il nucleo
familiare e di maternità, a norma degli artt.65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998 n.444, come modificati dalla legge 17 maggio
1999 n.144.
Legge n. 157 del 3 giugno 1999, in materia di rimborso di spese
elettorali. L'art.3 n.1 di tale legge mira a favorire, secondo quanto
più volte richiesto dalla Commissione Nazionale di Parità,
la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, disponendo
che "ogni partito o movimento politico destina una quota pari
almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per consultazioni elettorali
ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle
donne alla politica".
Legge n.25 del 5 febbraio 1999 (legge comunitaria 1998). L'art.
17 di tale legge, al fine di adeguare la legge italiana alla sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 4 dicembre
1997, ha abrogato il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici
tessili (per le altre lavoratrici il divieto non operava già
in precedenza), escludendo però comunque dalla prestazione
del lavoro notturno le donne in stato di gravidanza fino ai tre
anni di età del minore, ovvero da parte dei lavoratori con
disabili a carico.
Decreto del Ministro della P.I. n.383 del 7 ottobre 1998. Modificazione
alla denominazione degli Istituti tecnici femminili con quella di
"Istituiti-Tecnici per attività sociale".
Decreto l.gvo n.286 del luglio 1998. T.U. sull'immigrazione e sulla
condizione dello straniero.
Legge n.165 del 27 maggio 1998. L' art.4 ha modificato l'art.656
del c.p.c. e dispone fra l'altro che la pena della reclusione non
superiore a quattro anni nonché la pena dell'arresto possono
essere scontate nella propria abitazione ovvero in luogo pubblico
di assistenza o accoglienza, quando trattasi di donna incinta o
madre di prole di età inferiore ai dieci anni.
DPCM n.405 del 28 ottobre 1997 di istituzione ed organizzazione
del Dipartimento per le Pari Opportunità nell'ambito della
Presidenza del Consiglio.
Decreto del Ministro del Ministro dell'Agricoltura del 13 ottobre
1997 che istituisce l'Osservatorio Nazionale per l'imprenditoria
femminile ed il lavoro in agricoltura.
Direttiva del 27 marzo 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Romano Prodi, in favore di azioni volte a promuovere l'attribuzione
di poteri e responsabilità delle donne, a riconoscere e garantire
libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
La direttiva è stata emanata in seguito alla considerazione
che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di
genere, sono stati elemento propulsivo nella redazione del programma
di azione di Pechino e altresì alla considerazione che nella
quarta conferenza mondiale sulle donne sono stati individuati numerosi
obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace e
che i governi si sono impegnati a realizzare azioni conseguenti
in relazione alle specificità delle singole realtà
nazionali.
Decreto 19 febbraio 1997 di istituzione presso gli uffici del Ministro
per le Pari Opportunità della Commissione per la promozione
e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio
per l'imprenditorialità femminile.
Legge n.66 del 1996 classifica come reato contro la persona il
reato di violenza sessuale (che include sia la violenza carnale
vera e propria che gli atti di libidine violenti, di solito perpetrati
nei confronti dei minori) così mutando la qualificazione
della normativa precedente che lo definiva reato contro la morale.
In tal modo viene restituita dignità alla vittima, finalmente
considerata "persona", mentre si é cercato di punire
il reato in modo tale (con pena gradabile fra i tre ed i cinque
anni) che non fosse possibile il patteggiamento (ammesso per pene
inferiori ai due anni), di modo che lo stupratore non restasse sostanzialmente
impunito. Tuttavia con la legge C.Simeoni (dal nome del relatore)
é oggi possibile che lo stupratore ottenga subito gli arresti
domiciliari. Sono previste circostanze aggravanti che comportano
l'aumento della pena fino a 12 anni, quali la violenza commessa
nei confronti di persona minore degli anni 14 ovvero di anni 16,
se il colpevole è un genitore o un nonno, ovvero con l'uso
di armi, sostanze alcoliche o stupefacenti o sostanze comunque dannose
per la salute, ovvero quando il violentatore sia un pubblico ufficiale,
ovvero quando la violenza sia stata compiuta su persona sottoposta
a limitazioni della libertà personale.
Legge n.52 del 6 febbraio 1996 (legge comunitaria). L'art. 18 recepisce,
previa consultazione della Commissione Nazionale di Parità
e del Comitato per le pari opportunità presso il Ministero
del Lavoro la normativa europea in tema di parità di trattamento
fra uomini e donne.
Legge n.332/95, art.5, che modifica l'art.275, 4c., codice di procedura
penale, prevedendo il divieto di custodia cautelare in carcere di
donne incinte o madri fino al compimento del terzo anno d'età
del figlio.
Legge n.236/93, art.6, sul vincolo, nei licenziamenti collettivi,
di non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura percentuale
superiore a quella del personale femminile occupato nell'impresa
nelle medesime mansioni, e con interventi in favore delle lavoratrici
madri durante la mobilità.
D.lgs. n.29/93, art.7 e 61, rispettivamente sulla parità
e pari opportunità sia per l'accesso al lavoro sia per il
trattamento sul lavoro relativamente alla gestione delle risorse
umane (art.7) e sulla istituzione di quote di donne nelle commissioni
di concorso sulla pari dignità di uomini e donne sul lavoro
e sulla partecipazione delle dipendenti delle Pubbliche amministrazioni
ai corsi di formazione e aggiornamento professionale (art. 61) (questa
legge dà la possibilità , ex art.7, ai comitati paritetici
del settore pubblico di concorrere alla gestione delle risorse umane).
Legge n.104/92, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate.
Legge n.91/92, (art.1,4 e 9) recante nuove norme sulla cittadinanza
con il relativo regolamento di esecuzione (DPR n.572/93) e il regolamento
recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana (DPR n.362/94).
Legge n.266/91, legge quadro sul volontariato.
Legge n.166/91, art.8, sul trattamento economico delle lavoratrici
madri dipendenti da amministrazioni pubbliche.
Legge n.979/90, sull'indennità di maternità per le
libere professioniste.
D.l.vo in materia di armonizzazione della contribuzione figurativa,
con interventi a favore del suo riconoscimento durante i periodi
di astensione dal lavoro per maternità.
L'accesso alle donne alla magistratura militare, attuato con delibera
del 6 ottobre 1989 del Consiglio della magistratura militare.
Legge n.25 del 27 gennaio 1989. L'art. 2 di tale legge eleva a
quarant'anni la data di partecipazione ai concorsi pubblici, come
sollecitato anche dalla Commissione Nazionale di Parità per
consentire anche alle donne che non abbiano potuto dedicarsi ad
attività lavorativa in età giovanile, perché
impegnate in incombenze familiari, di inserirsi nel mondo del lavoro.
Legge n.546 del 29 dicembre 1987. L'art.1 di tale legge estende
l'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio alle lavoratrici
autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti
attività commerciali.
Per maggiori informazioni in merito:
www.palazzochigi.it/cmparita/lex/donne/italiana
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