|
STATUTO DELLA COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITÀ
Art.1 - Istituzione e finalità
Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito
dall'art. 3 della Costituzione, è istituita la Commissione
comunale quale organismo permanente per la promozione di condizioni
di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli
ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o
indiretta nei confronti delle donne.
Finalità dell'istituzione della Commissione sono la promozione
e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione
e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione
alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella
vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che,
di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.
La Commissione ha sede presso la Residenza Municipale ed è
organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta.
La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando
anche per uno stretto rapporto tra la realtà e le esperienze
femminili della Regione e le donne elette nelle istituzioni. Può
avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione,
informazione, ricerca e consultazione.
Art. 2 - Compiti della Commissione
La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento
comunale in ordine alle finalità di cui all'art. 1.
La Commissione in particolare:
1. riferisce sull'applicazione da parte di soggetti pubblici e privati
delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto
in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
2. raccoglie e diffonde te informazioni riguardanti la condizione
femminile, promuovendo sulle stesse un permanente dibattito ed un
migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
3. opera per la rimozione di ogni altra forma di discriminazione
rilevata o denunciata;
4. opera per una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza
comunale;
5. svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile
nell'ambito comunale;
6. compie ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità
di cui all'art. 1, comma 2.
La Commissione può richiedere di essere ascoltata dalle Commissioni
Consiliari in relazione agli argomenti che essa ritiene investano
la condizione femminile. Le suddette Commissioni garantiscono l'audizione
entro congruo termine dalla richiesta.
Art. 3 - Composizione e durata
La Commissione è composta da un minimo di 10 e da un massimo
di 20 donne, elette con voto limitato dal Consiglio Comunale, scelte
tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere sociale,
scientifico, culturale, professionale, economico, politico, in riferimento
ai compiti della Commissione, sulla base delle candidature richieste
dal Sindaco alle organizzazioni politiche e sociali, ai movimenti
femminili ed alle associazioni culturali e sociali. Le componenti
la Commissione saranno così ripartite:
- n. 4 scelte tra le candidature presentate dai gruppi consiliari
(2 espressione dei gruppi di maggioranza e 2 dei gruppi di minoranza);
- n. 5 scelte tra le candidature presentate dai Comitati Territoriali;
- n. 8 scelte tra le candidature presentate dai movimenti femminili
e dalle associazioni culturali e sociali;
- n. 3 scelte tra le candidature presentate dalle organizzazioni
sindacali;
Le componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza
del Consiglio che le ha elette. Esse continuano tuttavia a svolgere
la loro funzione fino al rinnovo della Commissione.
La componente della Commissione che senza giustificato motivo non
partecipa a cinque riunioni consecutive della Commissione decade
automaticamente. La decadenza viene comunicata al Presidente del
Consiglio Comunale.
In caso di dimissioni o decadenza di cui al comma 3, subentra entro
10 giorni dalle predette dimissioni, la prima delle non elette che
abbia ricevuto almeno un voto tra quelle appartenenti alla lista
delle candidature della stessa dimissionaria, come individuate all'art.
3. In caso di assenza o rifiuto della subentrante e delle successive
fino a esaurimento della lista, per la sostituzione della dimissionaria
si procede a nuove elezioni.
Art. 4 - Presidente - Ufficio di presidenza - Funzionamento
La Commissione, nella sua prima riunione, convocata e presieduta
dal Sindaco o in sua vece dall'assessore alla pari opportunità,
elegge a maggioranza dei propri componenti la Presidente e la Vice-Presidente.
Elegge altresì con voto limitato le tre componenti l'ufficio
di presidenza.
La Presidente:
1. convoca e presiede le sedute, sentito preventivamente l'ufficio
di presidenza sulla data e argomenti da trattare. La convocazione
della commissione può essere altresì richiesta da
1/5 dei suoi componenti;
2. promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione.
La Vice-Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso
di assenza o impedimento.
La Presidente, sentito il parere della Commissione, può invitare,
in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare
competenza su un argomento iscritto all'O.d.G.
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti in prima convocazione; in seconda
convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di
1/3 dei componenti. In caso di parità prevale il voto della
Presidente.
La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi dì
un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento
da approvarsi con la maggioranza di 2/3 (due terzi) delle componenti
della Commissione.
Art. 5 - Programma di attività e relazione annuale
La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma di attività
con l'indicazione dei riflessi finanziari entro il 10dicembre di
ogni anno.
La Commissione inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, invia una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata
da osservazioni e proposte, al Sindaco e al Presidente del Consiglio
Comunale. Quest'ultimo provvederà a trasmetterne copia ai
Consiglieri comunali, nonché a sottoporre a relazione stessa
al Consiglio, per la presa d'atto, nella prima seduta utile successiva.
Art. 6 - Rapporti di collaborazione
La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:
1. con il Ministero perle Pari Opportunità, con il Centro
Regionale per le Pari Opportunità e con il Comitato nazionale
per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed
opportunità per le lavoratrici istituito con D.M. 8-10-1982
e con la Commissione Nazionale per le pari opportunità tra
uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. con analoghi Comitati e Commissioni presso altri enti che abbiano
le stesse finalità della Commissione Pari Opportunità;
3. con associazioni e movimenti femminili presenti nel territorio.
Art. 7 - Oneri finanziari
Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano
su apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di
spesa sono assunti su proposta della Commissione.
Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento
dei compiti di segreteria, sono garantiti personale e strumenti
adeguati.
Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta
della stessa ed in base alle disposizioni adottate.
Le componenti la Commissione hanno diritto al rimborso delle spese
di viaggio nella misura prevista per un dipendente comunale quando,
previa autorizzazione del Presidente della Commissione stessa, si
rechino per lo svolgimento delle proprie funzioni fuori del Comune
ove ha sede la Commissione.
Le componenti della Commissione, nominano tra le stesse, un segretario
verbalizzante. Le componenti la Commissione hanno diritto al rimborso
delle spese di viaggio per l'accesso dalla loro residenza alla sede
comunale, nella misura ed alle condizioni previste per i consiglieri
comunali, per un massimo di 20 sedute annue.
Art. 8 - Informazione e documenti
Le informazioni ed i documenti, assunti dalla Commissione nel corso
delle sue indagini, non possono essere utilizzati in modo da violare
le norme in materia di tutela della riservatezza.
Art. 9 - Insediamento
La Commissione è insediata dal Sindaco entro 120 giorni dall'insediamento
del Consiglio Comunale, previa costituzione della stessa ai sensi
del precedente art. 3.
|