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Celebrazione di un matrimonio civile

Di cosa si tratta

Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello stato di “coniuge”. Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.

Chi può fare un matrimonio civile

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
  • non possono contrarre matrimonio tra loro:
    • gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
    • i fratelli e le sorelle;
    • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
    • gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
    • gli affini in linea collaterale in secondo grado;
    • l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
    • i figli adottivi della stessa persona;
    • l’adottato e i figli dell’adottante;
    • l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato;
    • persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Quando e dove celebrare la cerimonia

Per celebrare la cerimonia si deve concordare il giorno e l’orario con l’Ufficio matrimoni e unioni civili, che fisserà l’appuntamento secondo le disponibilità. (Allegato n. 4 – Richiesta di matrimonio civile).

Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dall’avvenuta pubblicazione di matrimonio.

L’ufficiale di stato civile (sindaco o persona delegata) celebra nella data scelta presso le Sale accreditate dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. (Allegato n.1 – Elenco Sale e Costi aggiornato al 2022 e Allegato n.2 – Richiesta prenotazione sala matrimonio civile).

La data e l’orario devono essere concordati con l’ufficio matrimoni/unioni civili, che fisserà l’appuntamento secondo le disponibilità. I prezzi variano in base alla Sede, al giorno e all’ ora scelto. (Allegato n.3 – Coordinate bancarie per pagamento cerimonia).

Gli sposi si presenteranno nella sala individuata il giorno e l’ora stabiliti con due testimoni maggiorenni (anche parenti), di cui andrà fornito un valido documento d’identità.
L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte):

  • dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) e 315-bis (Diritti e doveri del figlio) del Codice Civile, mentre per le Unioni civili vengono letti gli articoli 1 comma 11 e 12 della Legge n.76/2016;
  • riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, o degli uniti civilmente di voler costituire un’unione civile;
  • accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali;

Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio o l’unione civile fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.

Casi particolari

  • Matrimonio in imminente pericolo di vita: per il matrimonio in imminente pericolo di vita (chiamato anche “in extremis”) è necessario presentare un certificato medico che dimostri l’imminente pericolo di vita dello sposo, della sposa, presso l’Ufficio matrimoni e unioni civili. L’ufficiale di stato civile si recherà con la segretaria comunale nel luogo in cui si trova lo sposo, la sposa per celebrare il matrimonio, alla presenza di quattro testimoni. In questo caso non è necessaria la pubblicazione di matrimonio.
  • Sposi non residenti a Gubbio: se entrambi non siete residenti a Gubbio dovete presentare la delega alla celebrazione, che rilascia l’ufficiale dello stato civile del comune che ha fatto le pubblicazioni. Una volta celebrato il rito, il relativo atto deve essere trascritto nei registri dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi/uniti civilmente.
  • Sposi stranieri residenti all’estero: Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio civile nel nostro Paese, secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
    • Devono produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio civile secondo le leggi cui sono sottoposti. Il nulla-osta, se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
    • Se coloro che devono contrarre matrimonio o unione civile, i testimoni o solo uno di essi non comprendessero la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del d.P.R. n.396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
    • L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e sottoscrivendo un’apposita dichiarazione. Il nome e i dati anagrafici dell’interprete devono essere inseriti nel corpo dell’atto di matrimonio, che dovrà essere firmato anche dall’interprete stesso.
  • Sposi con celebrante diverso dal Sindaco o dall’Ufficiale di Stato Civile: gli sposi possono richiedere al Sindaco la celebrazione di un qualsiasi cittadino italiano, purché abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado. Il celebrante, dovrà produrre al Sindaco la richiesta specifica alla celebrazione (documento per il quale occorre la marca da bollo da 16 euro) e la celebrazione sarà ammissibile solo previa firma del Sindaco. (Allegato n.5 – Richiesta di delega alla Celebrazione).

A chi rivolgersi

Presentandosi di persona o prenotando un appuntamento con l’ufficio matrimoni e unioni civili.

Dove si trova

Piazza Bosone, 7

Contatti

Telefono 075 9237534 075 9237567
Email: statocivile@comune.gubbio.pg.it
PEC: comune.gubbio@postacert.umbria.it

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
24/10/2023