Tutti coloro che risultino intestatari di Ordinanze emesse a seguito degli eventi sismici del 1997 e che si trovino nelle condizioni riconducibili alla normativa in vigore, per interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati interessati dagli eventi sismici 1997 – 1998, potranno presentare apposita richiesta al Comune di Gubbio, corredata di tutta la documentazione, entro il giorno 3 giugno 2018. Infatti, il Commissario Straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha emanato l’Ordinanza 51 del 28 marzo 2018, riguardante l’attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni della Legge 229 del 15 dicembre 2016, interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici. In particolare, all’articolo 10, comma 2, recita: “Con riferimento agli edifici di cui al comma 3, dell’articolo 9, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il contributo può essere concesso a condizione che l’inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumità determinato dall’aggravamento, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei danni subiti dagli immobili già danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale”. Il comma 1, dell’articolo 10, prevede che: “il contributo può essere concesso a condizione che l’inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell’avvenuto aggravamento del danno da parte del Comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l’inagibilità totale”.
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Ultimo aggiornamento
21/12/2021
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