PERIODO CAPODANNO -DIVIETO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI E ALTRE BEVANDE, PER ASPORTO, IN CONTENITORI DI VETRO E METALLICI E TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZ

30/12/2019

Con apposita ordinanza del sindaco Filippo Mario Stirati è stabilito il divieto di somministrazione e vendita alcolici e altre bevande, per asporto, in contenitori di vetro e in contenitori metallici e tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici nel periodo di Capodanno. Nello specifico l’ordinanza stabilisce: ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici nonché ai venditori ambulanti ed ai soggetti autorizzati, operanti nel Centro Storico, così come delimitato dalle mura urbiche e Largo di Porta Marmorea, il divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori in vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 18 :00 del 31.12.2019 alle ore 08 :00 del 01.01.2020. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni delle ordinanze dall’art. 7 del D. Lgs. N. 264/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00. E’ altresì stabilito, dalle ore 14.00 del 31.12.2019 fino alle ore 8.00 del 01.01.2020 il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici all’interno del centro storico di Gubbio e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali. I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi, ove non espressamente vietato dalla presente ordinanza, comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi.

Si fa presente che, salvo il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

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Ultimo aggiornamento
21/12/2021