NOTA UFFICIO TRIBUTI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DENUNCE RIGUARDO TASSA TARI

24/02/2020

L’Ufficio Tributi informa che la TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte della IUC. La Tari è dovuta per anno solare e limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verifica il possesso o la detenzione di locali o aree. Sono obbligati alla presentazione della denuncia i seguenti soggetti: 1.I cittadini o le società che non pagano la tassa rifiuti perché non sono iscritti nei ruoli ma che utilizzano o detengono locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite: abitazioni – negozi – ristoranti – bar – uffici – capannoni industriali e artigianali – distributori di carburante – chioschi ecc. 2.       I cittadini o le società per i quali, sebbene iscritti nei ruoli, siano cambiate le condizioni di tassabilità: aumento della superficie, variazioni anagrafiche o diversa destinazione dei locali ed aree. Le denunce devono essere presentate, debitamente firmate, su appositi modelli all’Ufficio Tributi del Comune, scaricabili anche dal sito www.comune.gubbio.it, direttamente o mediante spedizione cartacea (nel qual caso come data di consegna vale quella del timbro postale) o alle seguenti e mail: d.ragnicalzuola@comune.gubbio.pg.it; .mariotti@comune.gubbio.pg.it.

Non sono soggetti a Tari gli immobili inutilizzati privi di arredo e di utenze. Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o maggiore tassa dovuta. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.Sulle somme dovute a titolo di tributo evaso si applicano, inoltre, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura stabilita dalla Legge.

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Ultimo aggiornamento
21/12/2021