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Cambio di residenza in tempo reale

Cos’è

L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica introducendo il c.d. “cambio di residenza in tempo reale”.

Le nuove norme semplificano le modalità di presentazione delle istanze di variazione anagrafica (consentendo anche l’invio tramite fax, raccomandata o posta elettronica) e permettono di ottenere il cambio di residenza in tempi brevi (2 giorni lavorativi).

Categorie di soggetti interessati

1) Cittadini residenti a Gubbio per cambio di abitazione nell’ambito del territorio comunale;

2) Cittadini provenienti da altri Comuni italiani;

3) Cittadini provenienti dall’estero (paesi comunitari o extracomunitari). 

Il modulo di richiesta

A partire dal 9 maggio 2012, la dichiarazione di cambio di residenza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Interno, scaricabile alla voce “Modulistica” in fondo alla pagina e reperibile anche presso lo Sportello di Anagrafe sito in piazza Bosone, 7 Gubbio.

Se il modulo non sarà compilato nelle sue parti obbligatorie, la richiesta non potrà essere ricevuta.

La dichiarazione di cambio di residenza può essere effettuata da un qualsiasi componente della famiglia coinvolto nel cambio di residenza (purché maggiorenne).

Modalità di presentazione della richiesta

Il modulo per il cambio di residenza può essere presentato attraverso una delle seguenti modalità:

1.       direttamente con un documento d’identità valido all’ufficio anagrafe di Piazza Bosone,7

2.       per raccomandata, indirizzata a:

Comune di Gubbio,Piazza Grande, 9 , 06024 Gubbio (PG)

3.       per fax al numero 075 927 5378 allegando copia di un documento di identità

4.       per via telematica

          tramite posta elettronica semplice all’indirizzo:

 protocollo@comune.gubbio.pg.it

          tramite PEC all’indirizzo:

comune.gubbio@postacert.umbria.it

 

Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a.      che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b.    che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c.     che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d.  che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Eventuale documentazione da allegare

Il cittadino proveniente dall’estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europa deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

Compiti dell'ufficio ricevente

L’ufficio anagrafe rilascia all’interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.

L’ufficio procede tempestivamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.

Conclusione del procedimento

Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia municipale.

Se il procedimento di cambio di residenza si conclude positivamente, il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato e l’iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.

  • In caso di mancanza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione o nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito negativo, l’ufficio anagrafe provvederà a comunicare all’interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dalla comunicazione, l’interessato potrà presentare le proprie osservazioni.

  • In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti per effetto della dichiarazione e il fatto verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza

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Ultimo aggiornamento
07/12/2021