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Separarsi e divorziare in maniera consensuale

Di cosa si tratta

I coniugi che vogliono separarsi o divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, possono andare direttamente dall’ufficiale dello stato civile del Comune anche senza l’assistenza di un legale.

La separazione o il divorzio consensuale

I coniugi che vogliono separarsi o divorziare in modo consensuale, senza rivolgersi al tribunale, in presenza di determinate condizioni, possono:

  • sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa;
  • negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale, una legale per parte;

Entrambi gli accordi sono considerati come i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Per presentare la domanda di divorzio devono trascorrere:

  • sei mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale;
  • un anno nel caso di separazione giudiziale.

Chi può separarsi e divorziare davanti all'ufficiale di stato civile

La domanda potrà essere rivolta presso il Comune in cui:

  • è stato celebrato il matrimonio in forma civile;
  • è stato celebrato il matrimonio in forma religiosa;
  • è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da una persona di cittadinanza italiana e una persona di cittadinanza straniera);
  • uno dei coniugi è residente.

Condizioni
Non avere:

  • figlie, figli minori;
  • figlie, figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • figlie, figli economicamente non autosufficienti.

Saranno considerati unicamente le figlie, i figli in comune.

Come funziona
Occorre prenotare l’appuntamento con l’Ufficiale di stato civile e inviare la documentazione richiesta (Allegato n.1 – Modulo richiesta appuntamento separazione e Allegato n.2 – Modulo richiesta appuntamento divorzio). Il giorno stabilito vi presenterete davanti all’Ufficiale di Stato civile per firmare l’accordo di separazione o divorzio e, in quell’occasione, l’Ufficiale dello stato civile deciderà con voi una data per un secondo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma del primo accordo). Nel giorno prestabilito entrambi vi dovrete ripresentare per confermare il primo accordo che avete firmato; la conferma farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. Se non vi presentate al secondo appuntamento non potrete confermare l’accordo e non sarà valida la separazione o il divorzio.

Costo

Separarsi o divorziare in Comune ha un costo di 16 euro come diritto fisso.

Documentazione richiesta

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione compilata;
  • ricevuta del pagamento del diritto fisso.

Chi può separarsi o divorziare con l'assistenza dell'avvocato

Per separarsi o divorziare è possibile ricorrere della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

Come funziona
La procedura prevede che l’accordo debba essere accompagnato da:

  • Nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:
    • in assenza di figlie, figli;
    • in assenza di figlie, figli minori;
    • in presenza di figlie, figli maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
  • Autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) nei seguenti casi:
    •  in presenza di figlie, figli minori;
    • di figlie, figli maggiorenni portatori di handicap grave;
    •  di figlie, figli maggiorenni non autosufficienti;

L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del giudice, dovrà trasmettere l’accordo e il la richiesta di trascrizione entro 10 giorni al comune dove è stata fatta la:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da persone di cittadinanza italiana, o da persona di cittadinanza italiana e persona di cittadinanza non italiana)

La documentazione dovrà essere inoltrata al Protocollo generale del comune di Gubbio via pec all’indirizzo comune.gubbio@postacert.umbria.it e deve contenere:

  • L’accordo firmato digitalmente: potrà essere inviato contemporaneamente, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi. Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell’altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell’accordo stesso.
    L’accordo dovrà contenere la sottoscrizione delle parti e l’autografia delle firme dei coniugi e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
  • Documenti di identità degli avvocati e tesserino d’iscrizione all’Albo;
  • Documenti di identità dei soggetti interessati;
  • Richiesta di trasmissione (Allegato n.3 – Lettera di trasmissione della convenzione all’Ufficio di Stato Civile del Comune)ì
  • un file trascrivibile dell’accordo (formato word o simile) per facilitare la trascrizione, che avverrà in forma riassunta.

L’accordo verrà trascritto dall’Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.

A chi rivolgersi

Presentandosi di persona o prenotando un appuntamento con l’ufficio di stato civile

Dove si trova

Piazza Bosone, 7

Contatti

Telefono 075 9237534075 9237567075 9237550075 9237511
Email: statocivile@comune.gubbio.pg.it

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
24/10/2023